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Sez. 1, Sentenza n. 2616 del 22/10/1985 Cc. (dep. 19/11/1985) Rv. 171113 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTI INCIDENTALI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171113-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTI INCIDENTALI - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nei procedimenti incidentali sulla libertà personale, in caso di impugnazione da parte del P.m. (nella specie, avverso ordinanza del giudice istruttore di scarcerazione dell'imputato), non è prescritto il deposito degli Atti ex art. 372 cod. proc. pen.. invero, lo interessato, a seguito della notifica della proposta impugnazione, è posto in grado di apprestare ogni difesa. (Conf mass n 145562; (Conf mass n 134397; (Conf mass n 159743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)