Sez. 1, Ordinanza n. 862 del 05/05/1976 Cc. (dep. 24/09/1976) Rv. 134397 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI DEL PM - ART 372 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - IMPUGNAZIONI DEL PM - ART 372 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
Dato il carattere urgente dei procedimenti incidentali sulla liberta personale dell'imputato, in caso di impugnazione da parte del PM non deve osservarsi il disposto dell'art 372 cod proc pen, essendo sufficiente, ai fini della tutela del diritto di difesa dell'imputato, che questi attraverso la notifica dell'impugnazione proposta dal PM sia messo in grado con l'uso della normale diligenza, di apprestare e proporre le proprie difese al giudice che dovra decidere sul gravame. Tale orientamento deve essere tenuto fermo anche dopo la sentenza 27 giugno 1975, n 199, della Corte costituzionale, la quale riguarda la diversa ipotesi della impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento di cui all'art 387 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)