Sez. 3, Sentenza n. 11345 del 24/11/1990 (Rv. 469901 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NATURA DI GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI INTERPRETARE LA DOMANDA - SUSSISTENZA - ERRORE MATERIALE SUL CREDITO CONTENUTO NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - CORREZIONE DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - NATURA DI GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POTERE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE DI INTERPRETARE LA DOMANDA - SUSSISTENZA - ERRORE MATERIALE SUL CREDITO CONTENUTO NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO - CORREZIONE DA PARTE DEL CREDITORE OPPOSTO - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare la domanda così come letteralmente espressa nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma deve interpretarla, tenendo conto del contenuto sostanziale dell'atto stesso, quale si desume dal complesso delle tesi svolte, delle deduzioni e delle richieste formulate dalle parti nel giudizio di opposizione, nel caso di errore materiale del ricorso per decreto ingiuntivo, in ordine ai dati relativi al credito, il creditore opposto può legittimamente operarne la correzione con la comparsa di risposta, senza che occorra a tale scopo la proposizione di una domanda riconvenzionale, essendosi in presenza di una mera emendatio libelli. (V 567/71, mass n 350276).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)