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Sez. 1, Sentenza n. 567 del 04/03/1971 (Rv. 350276 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - ULTERIORE DOMANDA DELL'OPPOSTO NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - DOMANDA RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DI EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350276-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELLE PARTI - ULTERIORE DOMANDA DELL'OPPOSTO NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - DOMANDA RICONVENZIONALE - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DI EMENDATIO LIBELLI - AMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione la circostanza che l'iniziativa della fase contenziosa sia a carico dell'ingiunto e che il creditore opposto si costituisca con comparsa di risposta non importa una inversione della posizione delle parti nella litè parte attrice rimane, infatti, quella che ha esercitato la pretesa, e cioe il soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, mentre parte convenuta e quella che ne contesta la pretesa, agendo in opposizione. La domanda che il soggetto contro cui e diretta l'opposizione propone con la comparsa di risposta, in aggiunta a quelle poste a fondamento del ricorso per ingiunzione, non va qualificata, quindi, domanda riconvenzionale, ma si pone come mera modificazione della domanda iniziale, pienamente ammissibile ai sensi degli artt 183 e 184 cod proc civ. (V 2761'69, mass n 342470' 2179'69, mass n 341503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)