Sez. 2, Sentenza n. 8771 del 28/01/2005 Cc. (dep. 07/03/2005) Rv. 231155 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Reato ai danni di una società per azioni incaricata di gestire il servizio - Aggravante ex art. 640 comma primo n.1 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
In tema di truffa non è configurabile l'aggravante di cui all'art.640 n.1) cod. pen. allorchè il reato sia commesso ai danni di una "società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, partecipata o costituita dall'ente titolare del pubblico servizio" (art. 22 Legge n. 142 del 1990) incaricata di gestire il servizio. (La Corte ha precisato che non valgono a mettere in dubbio la natura privatistica della società i vincoli ad essa imposti dall'Ente pubblico in materia di gestione del servizio, del personale e delle somme introitate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)