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Sez. 5, Sentenza n. 38071 del 05/04/2005 Ud. (dep. 19/10/2005) Rv. 233073 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Truffa in danno dell'Enel - Privatizzazione del soggetto passivo - Aggravante di cui all'art. 640 cpv. cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Procedibilità a querela di parte - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233073-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO

In tema di truffa in danno dell'ENEL, per effetto della trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera dell'art. 15 D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, eliminando la relativa pena).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 15, Decreto Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)