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Sez. L, Sentenza n. 919 del 06/02/1984 (Rv. 433114 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - DECLARATORIA CON ORDINANZA - COMUNICAZIONE DI QUEST'ULTIMA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433114-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE - DECLARATORIA CON ORDINANZA - COMUNICAZIONE DI QUEST'ULTIMA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza con cui il giudice, nei cui confronti è presentata istanza di ricusazione, dichiari la sospensione del processo non necessita di comunicazione alle parti, atteso che la ricusazione sospende di diritto il processo, giusta la espressa previsione dell'art. 52 comma terzo cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)