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Sez. L, Sentenza n. 6601 del 20/05/2000 (Rv. 536738 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Sospensione del processo - Omessa comunicazione del provvedimento di sospensione - Riassunzione effettuata dopo il decorso del termine di cui all'art. 297 cod. proc. civ. - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione - Conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536738-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Allorché la comunicazione di un provvedimento giurisdizionale serva, oltre che a far conoscere quanto accaduto nel corso del processo, anche a individuare il momento iniziale per la decorrenza di un termine perentorio, contrariamente a quanto avviene negli altri casi in cui la funzione della comunicazione è limitata unicamente a finalità partecipative, il sistema della sola conoscenza di fatto del provvedimento non comunicato non può avere efficacia sanante della nullità dell'atto. Pertanto, nel caso di ordinanza relativa alla sospensione del processo, è necessario che la stessa sia comunicata ai sensi dell'art. 136 e seguenti cod. proc. civ., ovvero in forme equipollenti che non possono in ogni caso prescindere, stante l'esigenza della certezza processuale, da un'attività del cancelliere, organo deputato infungibilmente a tale incombenza, cosicché - in caso di omessa comunicazione nella forma legale suddetta - alla sospensione del processo non può conseguire l'estinzione per inosservanza del termine di riassunzione di cui all'art. 297 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)