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Sez. L, Sentenza n. 162 del 08/01/2009 (Rv. 606379 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Espletamento nel lavoro discontinuo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa a lavoratori con mansioni di teleoperatore.
Stato
decisa il 2009-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606379-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario ove, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, a tal fine, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, quando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Nella specie, relativa al trattamento retributivo di dipendenti RAI con mansioni di operatore di ripresa, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la congruità della decisione del giudice di merito, atteso che, da un lato, il c.c.n.l del 6 aprile 1995 non prevedeva limiti di orario, riconoscendo una indennità "per mancata limitazione e variabilità orari di lavoro" pari al 25 per cento della retribuzione e della contingenza, poi sostituita, con gli accordi di rinnovo dell'8 giugno 2000 e del 28 giugno 2001, con una indennità, di "mancata limitazione dell'orario di lavoro", pari all'8 per cento della retribuzione e della contingenza, ed un importo mensile forfettario relativo alla differenza tra le due voci retributive per coloro che già godevano del precedente trattamento, né i lavoratori avevano indicato, nel ricorso introduttivo, il superamento di limiti di ragionevolezza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 06/04/1995 art. 12 lett. A, Contr. Coll. 12/06/2000 art. 12, Contr. Coll. 28/06/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)