Sez. L, Sentenza n. 13882 del 23/07/2004 (Rv. 574930 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Dirigenti - Prestazione di lavoro straordinario - Diritto al compenso - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Nei confronti dei dirigenti, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, un diritto a compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, allorquando non sussista tale delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute, dovendosi ritenere che, perché sia configurabile il carattere gravoso e usurante della prestazione non è necessario che essa debba portare alla rovina fisico - psichica del lavoratore. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che aveva negato la configurabilità del lavoro straordinario da parte di un dirigente di azienda di credito, asserendo che l'art. 29 del Contratto Collettivo Naz. Lav. dei dirigenti delle aziende di credito prevede un orario flessibile, laddove esso, invece, stabilisce che di massima il loro orario di lavoro è quello normale degli altri dipendenti e solo se le funzioni ed i compiti lo richiedano, può svolgersi con criteri di flessibilità temporale ed, inoltre, aveva apoditticamente affermato che la protrazione continuativa e quotidiana di un'ora e quarantacinque minuti oltre il termine ordinario del lavoro non costituiva attività usurante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)