Sez. U - , Sentenza n. 7005 del 11/03/2020 (Rv. 657221 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessionari di lavori pubblici non amministrazioni aggiudicatrici - Affidamento a terzi di servizi oggetto di concessione - Regole dell’evidenza pubblica - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'affidamento a terzi (nella specie, a soggetto estraneo alla società di progetto) di servizi, oggetto di concessione, ad opera di concessionario di lavori pubblici, che non sia amministrazione aggiudicatrice, non soggiace alle regole dell'evidenza pubblica, sicché le relative controversie, in quanto afferenti alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 1 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 164 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 184 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)