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Sez. U - , Ordinanza n. 32728 del 18/12/2018 (Rv. 652101 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di servizi – Fase esecutiva successiva all’aggiudicazione – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza – Giurisdizione amministrativa – Configurabilità – Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652101-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di concessioni di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, nonchè di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (come quello di cui all'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a.).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E, Direttive Commissione CEE 14/06/1993 num. 97, Direttive Commissione CEE 18/07/1989 num. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)