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Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 15/06/1979 (Rv. 399772 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DETERMINAZIONE - PRESCRIZIONE - PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI SOSPENSIONE DI TALE PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE ALL'AUTORE DELL'ILLECITO - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO STATUALE ALLA RISCOSSIONE DELLA PENA PECUNIARIA - CONFIGURABILITA - EFFICACIA - CARATTERE ISTANTANEO - ULTERIORI ATTI INTERRUTTIVI - ONERE DELLA PA.*
Stato
decisa il 1979-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399772-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DETERMINAZIONE - PRESCRIZIONE - PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE - PROVVEDIMENTO MINISTERIALE DI SOSPENSIONE DI TALE PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE ALL'AUTORE DELL'ILLECITO - ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO STATUALE ALLA RISCOSSIONE DELLA PENA PECUNIARIA - CONFIGURABILITA - EFFICACIA - CARATTERE ISTANTANEO - ULTERIORI ATTI INTERRUTTIVI - ONERE DELLA PA.*

Il provvedimento ministeriale che dispone la sospensione del procedimento diretto alla Determinazione della pena pecuniaria per infrazione valutaria ex art 3 del RDL 12 maggio 1938, n 794, in attesa dell'esito del procedimento penale pendente a carico dello autore dell'illecito, rientra nell'Esercizio dei poteri discrezionali propri dell'autorita procedente e, pertanto, la comunicazione allo autore dell'illecito del provvedimento predetto ha natura di atto interruttivo della prescrizione del diritto statuale alla riscossione della pena pecuniaria ad efficacia istantanea: da cio consegue che, in tal caso, sorge per la pubblica amministrazione un Onere di attivarsi ulteriormente attraverso il compimento degli opportuni Atti interruttivi, onde partecipare al soggetto passivo del rapporto obbligatorio la volonta di insistere nella sua pretesa creditoria. (V 1502/78, mass n 390875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794 art. 3, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)