Sez. 1, Sentenza n. 1502 del 03/04/1978 (Rv. 390875 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELLE SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI (VIOLAZIONI) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - INFRAZIONI VALUTARIE - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE - CARATTERE AMMINISTRATIVO - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE PENE PECUNIARIE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - EFFETTO ISTANTANEO - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DELLE SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI (VIOLAZIONI) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - INFRAZIONI VALUTARIE - PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE DELLE PENE PECUNIARIE - CARATTERE AMMINISTRATIVO - DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE PENE PECUNIARIE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - ATTI INTERRUTTIVI - EFFETTO ISTANTANEO - CONSEGUENZE.*
Poiche il procedimento per l'accertamento delle infrazioni valutarie e l'irrogazione delle pene pecuniarie ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della pena pecuniaria, che decorre dal giorno della commessa infrazione nonostante la necessita del suddetto procedimento, e interrotta con effetto soltanto istantaneo dalla notificazione al trasgressore del verbale di accertamento della violazione o di altro atto successivo del procedimento idoneo alla Costituzione in mora del trasgressore, in quanto tale da fargli conoscere la volonta dello stato di far valere il proprio diritto. Pertanto, qualora il provvedimento di irrogazione della pena pecuniaria sia emesso dopo cinque anni dal compimento dell'ultimo atto interruttivo, la pena pecuniaria non e piu dovuta per la prescrizione del diritto dello stato alla riscossione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)