Sez. 2, Sentenza n. 149 del 16/01/1973 (Rv. 361916 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - LEGITTIMITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Il giudice di merito non e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa, e non incorre in difetto di motivazione, quando, dal complesso del suo ragionamento, risulti che ha, comunque, tenuto presente le deduzioni probatorie esposte dalle parti, considerando pero i fatti irrilevanti o assorbiti da altri elementi gia acquisiti al processo. (Conf 2494/72, mass n 359969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)