Sez. 4, Sentenza n. 1946 del 01/02/1996 Ud. (dep. 21/02/1996) Rv. 204046 - 01
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Celebrazione del giudizio abbreviato da parte dello stesso GIP che ha adottato una minima cautelare personale nei confronti dello imputato - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, cod. proc. pen. sollevata con il ricorso per cassazione con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - Inammissibilità della questione - Ragioni.
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, Cod. Proc. Pen., sollevata con il ricorso per cassazione con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo che il G.I.P. che aveva adottato misura cautelare personale a carico dell'imputato aveva poi giudicato costui con il rito abbreviato, va dichiarata inammissibile, non potendo avere ingresso in sede di gravame. Con essa infatti, si prospetta una questione di incompatibilità non prevista dal codice di rito che, comunque, doveva essere eccepita, nel termine di cui all'art. 38 Cod. Proc. Pen., magari sollevando contemporaneamente la relativa questione di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)