Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 01/07/1996 Cc. (dep. 06/11/1996) Rv. 205959 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Questione di legittimità costituzionale diretta ad introdurre ed a far valere un motivo di incompatibilità del giudice, dedotta direttamente con il ricorso per cassazione - Irrilevanza della questione - Ragioni - Fattispecie in tema di giudizio direttissimo.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
L'incompatibilità del giudice può essere eccepita esclusivamente con l'istanza di ricusazione di cui all'art. 38 cod. proc. pen., e non direttamente con il ricorso per Cassazione: ciò in quanto le doglianze contro provvedimenti giurisdizionali, per essere ammissibili, debbono essere dedotte con i mezzi tassativamente indicati, nelle forme e nei termini prescritti dalla legge processuale. Ne consegue che anche una eventuale questione di legittimità costituzionale, diretta ad introdurre ed a far valere un motivi di incompatibilità del giudice, può essere esaminata solo nell'ambito di un procedimento di ricusazione correttamente introdotto. (Nella fattispecie la Suprema Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente con i motivi di impugnazione, delle norme che regolano il giudizio direttissimo, nella parte in cui non prevedono che, a celebrare il giudizio, non sia un giudice diverso da quello che ha disposto la convalida dell'arresto dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)