Sez. 3 - , Ordinanza n. 24037 del 07/08/2023 (Rv. 668580 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE | Ordine ex art. 586, comma 2, c.p.c. - Realizzazione con le forme dell'esecuzione per rilascio - Necessità - Ostacoli materiali impeditivi dell'accesso - Irrilevanza - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
L'attuazione coattiva dell'ingiunzione, contenuta nel decreto di trasferimento, al debitore o al custode di rilasciare all'aggiudicatario l'immobile espropriato va svolta nelle forme dell'esecuzione per rilascio di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c., senza che rilevi la presenza di ostacoli materiali impeditivi dell'accesso all'immobile, trattandosi di "difficoltà" superabili mediante l'adozione dei provvedimenti temporanei previsti dall'art. 610 c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 586 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)