Sez. 3, Sentenza n. 12523 del 17/06/2016 (Rv. 640274 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Idoneità a fungere da titolo esecutivo per il rilascio - Opposizione all'esecuzione per rilascio - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO
Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2930, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)