Sez. 3, Sentenza n. 8507 del 26/05/1995 Ud. (dep. 27/07/1995) Rv. 202490 - 01
Edilizia - Licenza di costruzione | Costruzione di una strada - Concessione edilizia - Necessità - Costruzione in zona paesisticamente vincolata - Necessità anche dell'autorizzazione regionale - Giudice del merito - Affermazione dell'esistenza di un vincolo - Specifica motivazione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
Edilizia - Licenza di costruzione
La costruzione di una strada richiede la concessione edilizia e, quando sorge in zona paesisticamente vincolata, anche l'autorizzazione regionale, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle due autorità locali, preposte al controllo del territorio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico. Tuttavia il giudice del merito, qualora affermi l'esistenza di un vincolo, deve specificamente motivare, indicando la categoria alla quale lo stesso appartiene e gli elementi di fatto e di diritto su cui fonda la decisione di condanna. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di condanna, la S.C. ha osservato che "l'esistenza del vincolo viene ritenuta implicitamente, senza alcuna precisazione del tipo di vincolo e della fonte di prova, dalla quale il medesimo risulterebbe").
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)