Sez. 3, Sentenza n. 9965 del 22/09/1997 Ud. (dep. 06/11/1997) Rv. 209635 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Costruzione di una strada interpoderale e di alcune piazzole di sosta - Autorizzazione - Necessità - Condanna per la violazione dell'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431 e assoluzione per la violazione dell'art. 734 cod. pen. - Contraddittorietà logica - Esclusione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Costituisce violazione dell'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431 la costruzione, senza autorizzazione, di una strada interpoderale e di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo e la condanna per tale illecito non è incompatibile sul piano logico (evidenziando così una contraddittorietà della motivazione rilevante ai fini del ricorso per cassazione) con il proscioglimento per il reato di cui all'art. 734 cod. pen., contestato con riferimento ai medesimi fatti.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)