Sez. 2, Sentenza n. 1167 del 18/04/1968 (Rv. 332661 - 01)
PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI - FERROVIERI - ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONI - PREESISTENTE RAPPORTO ASSICURATIVO CON LO INPS - NON CUMULABILITA.*
PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI - FERROVIERI - ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONI - PREESISTENTE RAPPORTO ASSICURATIVO CON LO INPS - NON CUMULABILITA.*
Per effetto della retroattivita dell'assunzione in ruolo, nell' amministrazione delle ferrovie dello stato, di un lavoratore avventizio e della sua iscrizione al fondo delle pensioni delle FFSS rimane invalidato, per nullita sopravvenuta, il preesistente rapporto assicurativo con l' INPS, non potendo giuridicamente coesistere due forme di Assicurazione obbligatoria per lo stesso rapporto di lavoro (art 38 n 2 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827), e non e, in tal caso, nemmeno ammissibile la sanatoria prevista dall'art 8 del DPR 26 aprile 1957 n 818.*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)