Sez. 1, Sentenza n. 3533 del 09/06/1995 Cc. (dep. 21/07/1995) Rv. 202259 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Art. 274, lett. c) cod. proc. pen.: giudizio prognostico sulla pericolosità dell'indagato - Astratta valutazione della gravità dei reati - Esclusione - Considerazione delle modalità e circostanze del fatto, nonché della personalità dell'indagato - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
Il giudizio prognostico di pericolosità, formulato - in tema di misure cautelari personali - ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., deve basarsi non astrattamente sulla gravità dei reati contestati, ma sulle specifiche modalità e circostanze del fatto e sulla valutazione della personalità dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)