Sez. 1, Sentenza n. 4064 del 10/06/1997 Cc. (dep. 21/08/1997) Rv. 208422 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Riferimento alle modalità del fatto - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La ravvisabilità di una spiccata pericolosità sociale può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività e quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di atti di violenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)