Sez. 3, Ordinanza n. 21761 del 29/07/2025 (Rv. 675890-01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento di pedone - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. - Concorso di colpa del pedone - Accertamento - Effetti - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta del conducente - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - In genere.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur a fronte della prova che l'automobilista aveva tenuto una velocità di guida non appropriata, aveva affermato il concorso paritario del pedone nella produzione del danno senza accertarne, in concreto, la percentuale di colpa, e anzi escludendo la possibilità di verificare la misura dell'incidenza causale di ciascuna delle condotte).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)