Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022 (Rv. 664262 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE | Investimento pedonale - Onere probatorio del conducente - Prova liberatoria dell’impossibilità di evitare l’evento - Contenuto - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la presunzione di colpa a carico dell’automobilista - Esclusione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE
In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all'investimento di un pedone che procedeva a piedi, nel senso opposto a quello di marcia dell'autovettura, in presenza di una curva che ne limitava la visuale e senza giubbotto catarifrangente nonostante il buio e l'assenza di illuminazione pubblica, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, il quale, a fronte della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta della vittima, aveva rispettato tutte le misure idonee ad evitare l'impatto, procedendo ad una velocità adeguata, tenendo accese le luci anabbaglianti e mantenendo la propria autovettura entro la mezzeria di pertinenza).
Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)