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Sez. 3, Sentenza n. 2554 del 25/10/1973 Ud. (dep. 26/03/1974) Rv. 126540 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO TRA L'ITALIA E LA GERMANIA - DISPONIBILITA FISICA DEL GIUDICABILE E PRINCIPIO DELLA SPECIALITA.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126540-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO TRA L'ITALIA E LA GERMANIA - DISPONIBILITA FISICA DEL GIUDICABILE E PRINCIPIO DELLA SPECIALITA.*

L'art 15 del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria stipulato a Roma tra l' Italia e la Germania il 12 giugno 1942, reso esecutivo con legge 18 ottobre 1942, n 1344, non deroga al principio secondo il quale l'estradizione riguarda soltanto la disponibilita fisica del giudicabile, senza che sia preclusa la possibilita dell'Esercizio dell'Azione penale a carico dell'estradato per fatti precedenti all'estradizione, e giudicato in stato di liberta, qualora la richiesta per tali fatti non sia stata fatta, o sia stata rifiutata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 18/10/1942 num. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)