Sez. 3, Sentenza n. 2554 del 25/10/1973 Ud. (dep. 26/03/1974) Rv. 126540 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO TRA L'ITALIA E LA GERMANIA - DISPONIBILITA FISICA DEL GIUDICABILE E PRINCIPIO DELLA SPECIALITA.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRATTATO TRA L'ITALIA E LA GERMANIA - DISPONIBILITA FISICA DEL GIUDICABILE E PRINCIPIO DELLA SPECIALITA.*
L'art 15 del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria stipulato a Roma tra l' Italia e la Germania il 12 giugno 1942, reso esecutivo con legge 18 ottobre 1942, n 1344, non deroga al principio secondo il quale l'estradizione riguarda soltanto la disponibilita fisica del giudicabile, senza che sia preclusa la possibilita dell'Esercizio dell'Azione penale a carico dell'estradato per fatti precedenti all'estradizione, e giudicato in stato di liberta, qualora la richiesta per tali fatti non sia stata fatta, o sia stata rifiutata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 18/10/1942 num. 1344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)