Sez. 3, Ordinanza n. 29730 del 19/11/2024 (Rv. 672900-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Secondo corso di specializzazione - Spettanza - Sussistenza.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Al medico, che ha giĆ conseguito una prima specializzazione, spetta il risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di retribuzione dei medici specializzandi, in riferimento ad un secondo corso di specializzazione seguito.
Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)