Sez. 3, Sentenza n. 23577 del 11/11/2011 (Rv. 620495 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancata o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi - Responsabilità dello Stato per inadempimento - Sussistenza - Fondamento e portata - Conseguenze - Azione risarcitoria per il danno da perdita dell'adeguata remunerazione - Onere probatorio a carico dell'attore - Individuazione - Dimostrazione della mera frequenza del corso di specializzazione - Sufficienza - Concrete modalità di svolgimento dei corsi - Rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno - Sussistenza - Condizioni e limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
La mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato - e in favore dei soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione medica dal 1° gennaio 1983 sino all'anno accademico 1990-1991 - una responsabilità per inadempimento di obbligazione "ex lege", per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest'ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto all'adeguata remunerazione. Ne consegue che lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell'adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio, ove la scelta dell'una o dell'altra opzione (tempo pieno o parziale) sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto comunitario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 5, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76 art. 2, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76 art. 3, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)