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Sez. L, Sentenza n. 14431 del 10/07/2015 (Rv. 636059 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE | Procedura arbitrale in materia di lavoro privato - Natura irrituale dell'arbitrato - Impugnabilità del lodo in sede giudiziaria - Limiti - Errata delimitazione della fattispecie materiale - Errore di fatto - Impugnabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636059-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE

Instaurata in una controversia di lavoro privato una procedura arbitrale, la cui natura è irrituale, la relativa decisione, soggetta al regime di impugnazione previsto dall'art. 412 quater c.p.c., in quanto atto negoziale, può essere annullata solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri, quali i vizi del consenso ex art. 1427 c.c., ivi compresa l'alterata percezione o la falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. Ne consegue che l'errata delimitazione temporale della fattispecie materiale esaminata costituisce motivo di impugnazione ammissibile trattandosi di errore di fatto e non di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che, ai fini della recidiva del licenziamento disciplinare, la disposizione contrattuale collettiva applicata facesse riferimento all'anno solare e non all'anno di calendario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)