Sez. L, Sentenza n. 19182 del 19/08/2013 (Rv. 628337 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE | Procedure arbitrali in materia di lavoro privato e in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato - Arbitrato irrituale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione - Decadenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE
Le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive - nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato - a decorrere dalla vigenza dell'art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore - salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale; il loro regime di impugnazione è, quindi, quello di cui all'art. 412, comma 2, quater cod. proc. civ. - nella formulazione anteriore all'art.31, comma 8, della l. 4 novembre 2010, n.183 - secondo cui il lodo è impugnabile, solo per vizi idonei ad inficiare la determinazione arbitrale per alterata o falsa percezione dei fatti o per inosservanza di disposizioni inderogabili di legge o contratti collettivi, in unico grado dinanzi al tribunale giudice del lavoro la cui sentenza è ricorribile in cassazione e l'eventuale impugnazione del lodo proposta erroneamente alla corte di appello è inammissibile trattandosi di incompetenza per grado per la quale non opera il principio in forza del quale la decadenza dall'impugnazione è impedita dalla proposizione della gravame ad un giudice incompetente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 quater com. 2, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)