Sez. 3, Sentenza n. 15675 del 27/07/2005 (Rv. 583425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Difetto di integrità del contraddittorio - Ordine di integrazione da parte del giudice - Onere conseguente di tutte le parti costituite - Mancato adempimento - Effetti - Ordine del giudice indirizzato ad una sola parte - Illegittimità del provvedimento - Revoca - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI
Nelle cause inscindibili in sede di impugnazione l'integrazione del contraddittorio è un onere conseguente alla proposizione dell'impugnazione e, quindi, il relativo adempimento, se ordinato dal giudice, va posto a carico di tutte le parti che hanno impugnato e, se nessuna vi provveda, tutte le impugnazioni sono da ritenersi inammissibili. Peraltro, qualora il giudice dell'impugnazione abbia posto l'onere di integrazione del contraddittorio a carico di una sola parte determinata, la relativa ordinanza è da qualificarsi illegittima - e, perciò, inidonea a far conseguire la sanzione dell'inammissibilità conseguente, ai sensi dell'art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., all'inottemperanza all'ordine disposto dal giudice - e può essere revocata con l'emissione di altra rituale ordinanza impositiva dell'ordine di integrazione a carico di tutte le parti costituite.(Nella fattispecie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha cassato la sentenza di appello con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione sul presupposto che il termine di cui all'art. 331 cod. proc.civ. - disposto in origine nei confronti di una sola parte - fosse perentorio e, perciò, non poteva essere rinnovato né prorogato, neppure su accordo delle parti, onde la ritenuta tardiva integrazione del contraddittorio, ancorché consentita dal giudice per aver concesso la proroga nei riguardi di tutte le parti, non era stata qualificata come idonea ad impedire la declaratoria di inammissibilità dell'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)