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Sez. 2, Sentenza n. 7482 del 04/06/2001 (Rv. 547194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordinanza d'integrazione del contraddittorio - Termine per la notificazione - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 2001-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine per la notifica dell'ordine d'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e, se non osservato, determina l'inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, senza che possano assumere rilievo, al fine di escludere tale effetto, le ragioni che hanno determinato l'inosservanza del termine, tranne che nell'ipotesi in cui appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare determinate situazioni d'impedimento o per accordare opportune proroghe.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)