Sez. 2, Sentenza n. 7482 del 04/06/2001 (Rv. 547194 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Ordinanza d'integrazione del contraddittorio - Termine per la notificazione - Natura perentoria - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
Il termine per la notifica dell'ordine d'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e, se non osservato, determina l'inammissibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio, senza che possano assumere rilievo, al fine di escludere tale effetto, le ragioni che hanno determinato l'inosservanza del termine, tranne che nell'ipotesi in cui appositi provvedimenti legislativi siano intervenuti per disciplinare determinate situazioni d'impedimento o per accordare opportune proroghe.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)