Sez. 2, Sentenza n. 8797 del 20/08/1993 (Rv. 483508 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni "propter rem" | Obbligazione di sopraelevare un muro divisorio - Costituzione per contratto - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni "propter rem"
Le obbligazioni reali o "propter rem", costituendo figure legali tipiche, possono sorgere per contratto solo nei casi e con il contenuto previsto dalla legge con la conseguenza che, non essendo prevista dalla legge, non può essere costituita con contratto, una obbligazione di sopraelevare un muro divisorio con i caratteri propri (accessorietà ed ambulatorietà ) della obbligazione reale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)