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Sez. 2, Sentenza n. 8797 del 20/08/1993 (Rv. 483508 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni "propter rem" | Obbligazione di sopraelevare un muro divisorio - Costituzione per contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483508-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni "propter rem"

Le obbligazioni reali o "propter rem", costituendo figure legali tipiche, possono sorgere per contratto solo nei casi e con il contenuto previsto dalla legge con la conseguenza che, non essendo prevista dalla legge, non può essere costituita con contratto, una obbligazione di sopraelevare un muro divisorio con i caratteri propri (accessorietà ed ambulatorietà) della obbligazione reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)