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Sez. 3, Sentenza n. 1622 del 06/06/1973 (Rv. 364481 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE - TERMINE ESSENZIALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364481-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - TERMINE - IN GENERE - TERMINE ESSENZIALE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Accertare l'essenzialita del termine apposto ad un contratto costituisce indagine interpretativa della volonta delle parti insindacabile in Sede di legittimita se fondato su motivazione giuridicamente corretta e logicamente adeguata. (la Corte di Cassazione ha ritenuto inadeguata la motivazione secondo cui il termine per l'esecuzione del contratto, previsto in una clausola manoscritta, non avrebbe carattere essenziale, in base alla sola affermazione della funzione meramente confermativa della clausola stessa rispetto a quella stampata di contenuto sostanzialmente analogo, senza alcuna indagine sul significato da attribuire ad una ripetizione che, secondo l'interpretazione adottata, risultava affatto inutile). (V 2260/71, mass n 353097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)