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Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 13/07/1971 (Rv. 353097 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PATTUIZIONE IMPLICITA - CRITERI DI ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - COMPATIBILITA DELLA ESSENZIALITA DEL TERMINE CON LA CONCESSIONE DI RIPETUTE PROROGHE.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353097-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - PATTUIZIONE IMPLICITA - CRITERI DI ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - COMPATIBILITA DELLA ESSENZIALITA DEL TERMINE CON LA CONCESSIONE DI RIPETUTE PROROGHE.*

L'essenzialita del termine convenuto per l'adempimento di una prestazione, anche in difetto di formule solenni, puo esser desunta per implicito con riferimento sia ad elementi subiettivi, quali le espressioni usate dalle parti per manifestare la volonta, sia da elementi obiettivi, cioe dalla natura stessa o dall'oggetto del negozio, allorquando l'eventuale ritardo nell'adempimento, concretandosi in un inadempimento definitivo, importi l'irrealizzabilita funzionale dello scopo del negozio. Il giudizio circa detto carattere di essenzialita, se immune da vizi logici e giuridici, si sottrae al Sindacato di legittimita. Qualora il giudice abbia ritenuto l'essenzialita del termine, tale convincimento non contrasta necessariamente con la circostanza della avvenuta concessione di ripetute proroghe del termine stesso, concordate fra le parti anche dopo la scadenza del termine originario o delle dilazioni successivamente concesse. (nella specie, concernente un termine apposto ad un preliminare di vendita, i giudici di merito avevano accertato elementi da cui risultava l'interesse della parte concedente le proroghe ad esigere puntualmente la prestazione anche alle scadenze successivamente pattuite). (Conf, sulla prima parte, 1825'68, mass n 333748' 966'66, mass n 321925).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)