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Sez. L, Sentenza n. 7633 del 21/04/2004 (Rv. 572222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO

L'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro sussiste anche nell'ipotesi di rischio cosiddetto "improprio", ossia non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche assegnate al lavoratore, ma inerente ad un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle stesse, a nulla rilevando l'eventuale carattere di mera occasionalità di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere della "normalità" o "tipicità" del rischio protetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto non indennizzabile l'infortunio occorso ad un vice direttore di albergo che aveva urtato violentemente il capo contro la porta semiaperta all'interno della stanza della Direttrice dalla quale era stato chiamato mentre si trovava all'interno del proprio ufficio).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)