Sez. L, Sentenza n. 1109 del 01/02/2000 (Rv. 533360 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Condizioni - Diversità del rischio da quelli gravanti sulla generalità della popolazione - Necessità - Fattispecie relativa ad impiegata scivolata per le scale su una matita.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorre l'occasione di lavoro - costituente requisito di indennizzabilità dell'infortunio - solo quando il lavoratore sia stato esposto in ragione dell'attività lavorativa a un rischio - il cui operare abbia determinato l'incidente - diverso da quelli gravanti sulla generalità della popolazione, oppure l'attività lavorativa abbia aggravato questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che il rischio alla base dell'infortunio sia quello tipico della specifica attività lavorativa. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso la ricorrenza dell'occasione di lavoro in relazione ad infortunio occorso a un'impiegata scivolata su una matita mentre percorreva le scale per far ritorno al proprio ufficio dopo aver eseguito una fotocopia).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)