Sez. 6, Sentenza n. 19658 del 05/03/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 228430 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Soggetto che abbia superato l'esame di abilitazione ma non sia iscritto ad albo professionale - Configurabilità del reato - Sussistenza - Contrasto dell'art. 348 cod.pen. con l'art. 33 comma quinto della Costituzione - Sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Commette il reato di esercizio abusivo di una professione (nella specie, quella di procuratore legale) colui il quale, pur avendo superato l'esame di Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, non sia (o non sia più) iscritto al relativo albo professionale. Tale disciplina non contrasta con il comma quinto dell'art. 33 della Costituzione, nella parte in cui prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, in quanto la norma non vieta al legislatore la previsione di condizioni aggiuntive per detto esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Costituzione art. 33 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)