Sez. 6, Sentenza n. 5672 del 22/04/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 209314 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività professionale di odontoiatria - Diplomi rilasciati da uno stato membro delle Comunità europee - Esercizio della professione in Italia - Legittimità - Condizioni - Domanda di riconoscimento dei titoli professionali e di iscrizione all'albo - Necessità - Sussistenza - Mancata attivazione del riconoscimento da parte dell'interessato - Reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica - Configurabilità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 7 della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato C.E.E., e in conformità alla direttiva del Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978, n. 686, che ai cittadini degli stati membri delle comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, è riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed è consentito l'esercizio della relativa attività. Tuttavia, per potere esercitare legalmente le predetta professione, è necessario, in base all'art. 8 della predetta legge, che l'interessato presenti domanda corredata al Ministero della Sanità, che deve accertare la regolarità della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all'ordine professionale competente per la iscrizione. In mancanza di detto formale riconoscimento, l'attività professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente. (Nella specie, è stata ritenuta corretta l'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. dell'imputato che, in possesso di diplomi rilasciati da un paese membro della Unione Europea, aveva esercitato l'attività odontoiatrica senza avere previamente avanzato domanda di riconoscimento e di iscrizione al relativo albo professionale italiano).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 7, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 8, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 52, Direttive del Consiglio CEE 25/07/1978 num. 686
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)