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Sez. 5, Sentenza n. 4066 del 30/01/1975 Ud. (dep. 11/04/1975) Rv. 129746 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA O SU QUALITA PERSONALI - OBBLIGO DI DIRE LA VERITA SULLE GENERALITA E FACOLTA DI MENTIRE SUL FATTO - REATO - FATTISPECIE IN TEMA DELL'ART 496 COD PEN.*
Stato
decisa il 1975-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129746-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA O SU QUALITA PERSONALI - OBBLIGO DI DIRE LA VERITA SULLE GENERALITA E FACOLTA DI MENTIRE SUL FATTO - REATO - FATTISPECIE IN TEMA DELL'ART 496 COD PEN.*

In Sede di interrogatorio l'imputato ha la facolta di non rispondere e anche di dare notizie non vere; tuttavia cio riguarda l'interrogatorio sul merito dell'accusa (art 367 cod proc pen) mentre in Sede d'interrogatorio d'identita (art 366 cod proc pen) e espressamente previsto dalla norma il richiamo alla responsabilita cui va incontro l'imputato che si rifiuta di dare le proprie generalita o le da false. (fattispecie relativa al reato di cui all'art 496 cod pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 496, Cod. Proc. Pen. art. 366 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)