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Sez. U - , Ordinanza n. 19665 del 21/09/2020 (Rv. 658927 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contemporanea pendenza di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi dinanzi a giudici di diversi paesi dell’Unione europea - Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658927-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, il giudice italiano che sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)