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Sez. U, Ordinanza n. 12638 del 13/05/2019 (Rv. 653936 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione in caso di litispendenza o connessione di cause – Giudice straniero preventivamente adito e giudice italiano successivamente adito, entrambi in base a clausola attributiva della giurisdizione esclusiva – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inammissibilità.
Stato
decisa il 2019-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653936-02

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Non è esperibile e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel caso di conflitto fra clausole di proroga della giurisdizione che attribuiscano la competenza a giudici di diversi paesi dell'Unione europea, relativamente a controversie in cui sussista una ipotesi di litispendenza o connessione, qualora il giudice straniero sia stato preventivamente adito in base a una clausola di attribuzione esclusiva della giurisdizione rispetto al giudice italiano successivamente adito anch'esso in base a una clausola attributiva in via esclusiva della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 31 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)