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Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 19/06/1962 (Rv. 252465 - 01)

PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI - IMPIEGATI STATO - SERVIZIO NON DI RUOLO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ASSICURATO FRUENTE DI PENSIONE INPS NOMINATO IN RUOLO CON RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEL SERVIZIO PRESTATO FUORI RUOLO - CONSEGUENZE NEI CONFRONTI DELLA PENSIONE INPS - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - PERIODO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E PERIODO DI ASSICURAZIONE VOLONTARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1962-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252465-01

PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI - IMPIEGATI STATO - SERVIZIO NON DI RUOLO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - RISCATTO AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - ASSICURATO FRUENTE DI PENSIONE INPS NOMINATO IN RUOLO CON RICONOSCIMENTO, AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, DEL SERVIZIO PRESTATO FUORI RUOLO - CONSEGUENZE NEI CONFRONTI DELLA PENSIONE INPS - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO - PERIODO DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E PERIODO DI ASSICURAZIONE VOLONTARIA - IRRILEVANZA.*

In tema di previdenza sociale, a norma dell'art 9 del DL 7 aprile 1948, n 262, il servizio non di ruolo nelle amministrazioni statali puo essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio spettante al tempo della domanda, con l'Obbligo per l'INPS di rimborsare allo stato e agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'Assicurazione invalidita e vecchiaia per il periodo riscattato per intero. Se l'assicurato, fruente della pensione INPS di vecchiaia, in forza ai Tributi versati dall' amministrazione statale (nella specie, poste e telecomunicazioni) per il servizio non di ruolo prestato presso di essa e ai contributi volontari che l'assicurato stesso aveva versato successivamente al proprio collocamento in ruolo, ottenga, dopo la nomina in ruolo da parte dello stato, anche il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di servizio prestato fuori ruolo, in tal caso l'INPS deve sospendere i pagamenti della pensione senza che sia neppure possibile scindere il periodo coperto da Assicurazione obbligatoria da quello coperto da Assicurazione volontaria, dato lo stretto collegamento fra i due periodi e la sostanziale unitarieta del rapporto, venuto meno per libera Determinazione dell'interessato che, avvalendosi di una facolta concessagli dalla legge, ha sostituito, con effetto retroattivo, al rapporto di Assicurazione per l'invalidita e la vecchiaia, altra e diversa Forma previdenziale.*

Riferimenti normativi: Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)