Sez. 2, Sentenza n. 1294 del 07/05/1974 (Rv. 369364 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - RISCATTO - RISCATTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DOPO IL DECESSO DEL DIPENDENTE - VEDOVA TITOLARE DI PENSIONE DI VECCHIAIA PER RIVERSIBILITA - CADUCAZIONE DEL RAPPORTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - RESTITUZIONE DEI RATEI DI PENSIONE DEL DE CUIUS - ESCLUSIONE.*
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - RISCATTO - RISCATTO DEL SERVIZIO NON DI RUOLO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DOPO IL DECESSO DEL DIPENDENTE - VEDOVA TITOLARE DI PENSIONE DI VECCHIAIA PER RIVERSIBILITA - CADUCAZIONE DEL RAPPORTO PENSIONISTICO PREVIDENZIALE - RESTITUZIONE DEI RATEI DI PENSIONE DEL DE CUIUS - ESCLUSIONE.*
Il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio non di ruolo prestato presso l'amministrazione dello stato da un pubblico impiegato, ove la domanda sia accolta successivamente al decesso dell'impiegato stesso, su istanza confermativa della vedova, gia titolare in via di riversibilita della pensione di vecchiaia liquidata dall'INPS al de cuius, in base alla copertura assicurativa del periodo riscattato, determina la caducazione del solo rapporto pensionistico previdenziale di riversibilita e non comporta, quindi, per gli eredi alcuna obbligazione di restituzione in relazione ai ratei di pensione percetti e goduti in vita dal de cuius. (V 1544'62, mass n 252465).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Decreto Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)