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Sez. 6, Sentenza n. 2133 del 29/09/1989 Ud. (dep. 16/02/1990) Rv. 183354 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - SPECIFICITÀ - RICORSO FONDATO SU CARENZE E VIZI DI MOTIVAZIONE - ESPLICITATI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUCCESSIVA CASUALE RISPONDENZA DEI VIZI E DIFETTI NELLA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA DI IPOTESI DI SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183354-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - IN GENERE - SPECIFICITÀ - RICORSO FONDATO SU CARENZE E VIZI DI MOTIVAZIONE - ESPLICITATI PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUCCESSIVA CASUALE RISPONDENZA DEI VIZI E DIFETTI NELLA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA DI IPOTESI DI SANATORIA - ESCLUSIONE.*

In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, per difetto del requisito della specificità, il ricorso fondato su carenze e vizi di motivazione esplicitati prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata. Ciò anche nel caso in cui i preconizzati vizi e difetti dovessero trovare fortuita, casuale rispondenza nella parte motiva del provvedimento, successivamente depositato, non potendosi ravvisare un'ipotesi di sanatoria, posto che l'ordinamento processuale vigente non consente che l'ammissibilità della impugnazione possa essere valutata ex post. (Conf mass n 167956).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)