Sez. 1, Sentenza n. 2332 del 24/04/1979 (Rv. 398672 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - PERDITE - SPESE GENERALI - SOCIETA AZIONISTA DI ALTRA SOCIETA - VERSAMENTO DI UNA SOMMA PROPORZIONALE ALLA SUA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DI UNA DELIBERAZIONE DELLA SOCIETA EMITTENTE - RINUNCIA AD UN SUO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA PER IL RIPIANAMENTO DI PERDITE DELLA STESSA - INCLUSIONE DEL PRIMO NELLE SPESE DETRAIBILI E DELLA SECONDA NELLE PERDITE DETRAIBILI - INAMMISSIBILITA - INCLUSIONE DI TALI CONTRIBUTI NELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER LA SOCIETA DESTINATARIA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IMPRESE COMMERCIALI E SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - PERDITE - SPESE GENERALI - SOCIETA AZIONISTA DI ALTRA SOCIETA - VERSAMENTO DI UNA SOMMA PROPORZIONALE ALLA SUA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN ESECUZIONE DI UNA DELIBERAZIONE DELLA SOCIETA EMITTENTE - RINUNCIA AD UN SUO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA PER IL RIPIANAMENTO DI PERDITE DELLA STESSA - INCLUSIONE DEL PRIMO NELLE SPESE DETRAIBILI E DELLA SECONDA NELLE PERDITE DETRAIBILI - INAMMISSIBILITA - INCLUSIONE DI TALI CONTRIBUTI NELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER LA SOCIETA DESTINATARIA - ESCLUSIONE.*
Qualora una societa - la cui attivita unica o prevalente non consista nell'assunzione ed amministrazione di partecipazioni in altre societa, e cioe nel coordinamento e o nel finanziamento di imprese societarie - sia azionista di un'altra societa ed abbia versato, in esecuzione di una deliberazione della societa emittente, una somma proporzionale alla sua quota di partecipazione oppure abbia rinunziato a un suo credito nei confronti della societa per provvedere al ripianamento delle perdite della medesima, tali sovvenzioni e remissioni di debito non possono essere comprese ne fra le "spese detraibili" ai sensi dell'art 91 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, ne fra le "perdite detraibili", di cui al successivo art 99, poiche hanno natura giuridica e funzione economica analoga a quella dei conferimenti fuori capitale, dai quali si distinguono solo perche non sono destinati alla formazione di un ulteriore fondo (rispetto al capitale nominale) impiegabile per esigenze future dell'impresa societaria, bensi al risanamento della societa, mediante una partecipazione alle perdite oltre il limite del conferimento gia imputato a capitale. Ne consegue che, sotto il profilo fiscale, questi contributi non costituiscono sopravvenienze attive per la societa destinataria e non concorrono a formarne il reddito imponibile, mentre, rispetto agli azionisti, tali contributi non configurano costi o perdite dell'attivita di gestione dell'impresa (individuale o societaria) e, stante la loro natura di apporti aggiuntivi, possono essere rilevanti solo in quanto si risolvono in un costo che si aggiunge a quello iniziale delle azioni: essi non sono percio detraibili nella Determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile gravante sulla societa azionista che ha operato la remissione del debito.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 91, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 99, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 101, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 103, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)