diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 86 del 03/04/2000 (Rv. 535238 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - IN GENERE | Cumulo soggettivo - Spostamento competenza giurisdizionale per ragioni di connessione - Mera pretestuosità del cumulo - Insussistenza Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535238-01

COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - IN GENERE

Instaurata innanzi al giudice italiano una causa di risarcimento danni da fatto illecito nei confronti di più soggetti di cui uno domiciliato in Italia e altri residenti in Gran Bretagna, deve escludersi che il cumulo soggettivo sia pretestuosamente realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, allorquando dalla prospettazione della domanda - la cui fondatezza costituisce questione di merito - ciascun convenuto non risulti estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio (nella specie e in applicazione di tale principio, la S.C., in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta dai genitori per il risarcimento dei danni - coma post-traumatico - subiti dal figlio minore nel corso di una vacanza studio in Gran Bretagna nei confronti di strutture sanitarie locali e dell'accompagnatore italiano, cui si addebitava il ritardo nel ricovero del ragazzo in un reparto di neurochirurgia).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)