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Sez. U, Sentenza n. 13627 del 05/11/2001 (Rv. 549982 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI | Art. 6 Convenzione di Bruxelles del 1968 - Domanda alternativa di risarcimento del danno - Domicilio nello Stato di un solo convenuto - Connessione - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549982-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI

Ricorre la giurisdizione del giudice italiano a decidere sulla domanda risarcitoria proposta in via alternativa nei confronti di più soggetti, alcuni dei quali aventi domicilio in diversi Stati membri quando sussista un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 6.1 della convenzione di Bruxelles. (Nella specie, domanda di risarcimento dei danni occorsi durante un trasporto marittimo proposta in via alternativa nei confronti dell'armatore e dell'assicuratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)