Sez. 2, Sentenza n. 6492 del 03/07/1998 (Rv. 516916 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE | Giudice competente in via ordinaria e capo dell' ufficio giudiziario ove è stata decisa la causa - Competenza concorrente - Contestazione sul conferimento dell' incarico - Rito ordinario - Necessità - Adozione del rito camerale - Nullità del procedimento - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - IN GENERE
La competenza ad emettere ingiunzione per onorari di avvocati, attribuita anche al capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa a cui si riferisce tale credito, è concorrente con quella del giudice competente per la proposizione della domanda in via ordinaria, mentre l'adozione del rito camerale - anche da parte del giudice monocratico non togato, come è argomentabile sia dall'art. 737 cod. proc. civ., sia dall'art. 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 - anziché di quello ordinario - necessario se l'opponente contesta il conferimento dell'incarico al professionista - non determina nullità del procedimento, se non è denunciata e provata la violazione del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)